Regolamento del corso di dottorato

Art. 1 - Durata e scopi del Corso

Il corso si svolge presso il Dipartimento di Ingegneria della Informazione dell'Università di Pisa. La sua durata è di tre anni e il suo scopo è la formazione di persone di elevata preparazione in grado di ottenere risultati originali nelle aree di ricerca dell'elettronica, dell'informatica e delle telecomunicazioni.

Art. 2 - Organi del Corso

Sono organi del Corso: il Coordinatore, il Consiglio del Corso, la Giunta. Il Coordinatore designa un Vice Coordinatore fra i membri del Consiglio del Corso. Il Vice Coordinatore supplisce il Coordinatore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza di quest'ultimo.

Il Consiglio del Corso esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal Regolamento di Ateneo per il Dottorato di Ricerca.

La Giunta è composta dal Coordinatore e da tre membri eletti dal Consiglio del Corso tra i suoi componenti. Essa decade con il mandato del Coordinatore.

Il Consiglio del Corso, con maggioranza assoluta dei propri membri, può delegare alla Giunta la deliberazione su argomenti di propria competenza, precisando criteri, durata e limiti della delega.

La delega perde comunque efficacia col decadere del Coordinatore.

Art. 3 - Coordinatore del Corso

Il Coordinatore rappresenta il Corso. Spetta al Coordinatore:

a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio del Corso e della Giunta e dare esecuzione alle relative delibere;

b) adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del Consiglio del Corso, sottoponendoli allo stesso per la ratifica alla prima adunanza successiva;

c) autorizzare lo svolgimento di periodi di formazione degli iscritti al dottorato presso Università ed istituti di ricerca italiani o stranieri.

Spetta inoltre al Coordinatore, con la collaborazione della Giunta, predisporre la relazione prevista dal Regolamento di Ateneo, da sottoporre al Dipartimento istituente per approvazione e trasmissione al Senato Accademico.

Il Coordinatore è eletto tra i Membri del Consiglio del Corso, a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti in seconda votazione, purchè sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto.

Art. 4 - Ammissione al Corso

L'esame di ammissione consiste in una prova scritta e in una prova orale. Le prove di esame sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. Per la valutazione comparativa dei candidati la Commissione ha a disposizione un totale di 100 punti così suddivisi:

a) fino ad un massimo di 30 punti per i titoli;

b) fino ad un massimo di 40 punti per la prova scritta;

c) fino ad un massimo di 30 punti per la prova orale.

Ai fini dell'ammissione, sono valutabili come titoli esclusivamente il curriculum universitario e la tesi di Laurea. La valutazione dei titoli verrà effettuata dopo l'esecuzione della prova scritta e prima della sua correzione. Essa riguarderà solo i candidati che abbiano consegnato l'elaborato scritto. I risultati della valutazione dei titoli verranno affissi all'albo del Dipartimento sede del Dottorato insieme a quelli relativi alla prova scritta, prima dello svolgimento della prova orale. Per la prova scritta, la Commissione propone un tema a carattere generale su argomenti attinenti all'ingegneria della informazione.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova scritta abbiano conseguito almeno 28 punti su 40. La prova orale tende a verificare le potenzialità del candidato ad inserirsi positivamente nelle attività di ricerca di interesse del Dottorato. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una valutazione di almeno 21 punti su 30.

La data della prova scritta è resa pubblica almeno 15 giorni prima del suo svolgimento, mediante affissione all'albo ufficiale e inserimento sul sito WEB dell'Università di Pisa e del Dipartimento di Ingegneria della Informazione. Essa è inoltre comunicata per posta elettronica ai candidati che abbiano indicato nella domanda il loro indirizzo elettronico. La comunicazione del giorno, del luogo e dell'ora della prova orale avverrà in sede concorsuale da parte della Commissione giudicatrice.

Per ogni ciclo, in ciascuna delle aree di ricerca del dottorato possono essere fissati specifici temi di ricerca in ordine prioritario, indicando per ciascun tema il relativo curriculum. Tali temi vengono resi pubblici prima della scadenza del bando mediante affissione all'albo ufficiale ed inserimento sul sito WEB del Dipartimento di Ingegneria della Informazione.

Art. 5 - Attivazione e disattivazione dei curricula

L'attivazione e la disattivazione dei curricula sono deliberate dal Consiglio del Corso a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Art. 6 - Nomina dei tutori

Ad ogni studente ammesso al corso il Consiglio del Corso, sentite le indicazioni dello studente, assegna uno o più tutori di cui uno almeno è Membro del Consiglio stesso. La designazione dei tutori può essere in seguito modificata con le medesime modalità. I tutori hanno il compito di guidare ed assistere lo studente nella definizione del percorso formativo e sono responsabili delle ricerche volte alla preparazione della dissertazione finale.

Art. 7 - Obblighi degli studenti

All'inizio del primo anno di corso, ciascun allievo indica l'area di ricerca nell'ambito della quale vuole svolgere la sua attività. Per le aree che non abbiano indicato temi prioritari lo studente indica anche il curriculum. Per le altre aree, gli allievi indicheranno secondo la graduatoria di merito se scegliere uno dei temi indicati. La scelta avverrà compatibilmente con l'esigenza di coprire il massimo numero di temi in ordine prioritario. All'inizio di ogni anno di corso, il Consiglio del Corso assegna a ciascun allievo, su indicazione dei tutori, un piano di studi. Il piano può comprendere la frequenza di corsi istituzionali, di corsi specialistici, seminari e scuole in Italia e all'estero. Il piano può prevedere inoltre periodi di permanenza presso istituti di ricerca italiani o stranieri.

Art. 8 - Ammissione e svolgimento dell'esame finale

Le modalità di ammissione all'esame finale e il suo svolgimento seguono le norme riportate nel “Regolamento per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca e per gli esami finali per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca”, approvato dal Senato Accademico il 9 giugno 1998, deliberazione n. 369. La tesi può essere redatta in lingua italiana o inglese.

Art. 9 - Verifica dell'attività dei dottorandi

Al termine del primo e del secondo anno, ogni allievo presenta al Consiglio del Corso una relazione scritta sull'attività e le ricerche svolte. I risultati vengono illustrati dal dottorando al Consiglio del Corso in seduta pubblica. Sulla base dei risultati ottenuti e sentito il parere dei tutori, il Consiglio del Corso valuta l'assiduità e l'operosità dell'allievo e il grado di preparazione raggiunto, tenendo conto del programma di attività previsto per quell'anno. In base a tale valutazione, il Consiglio del Corso ammette l'allievo all'anno successivo ovvero propone la sua esclusione dal corso.

Al termine dell'ultimo anno di corso, l'allievo presenta in forma scritta una sintesi dei risultati conseguiti nell'arco dei tre anni. Questi vengono illustrati dal dottorando al Consiglio del Corso in seduta pubblica. Il Consiglio del Corso, sentito il parere dei tutori, formula un giudizio sull'attività svolta dall'allievo. Il giudizio viene allegato alla tesi e trasmesso alla commissione d'esame per il conseguimento del titolo.